Parere ANAAO ASSOMED Lombardia sul protocollo d’intesa SSR/Università

Pubblichiamo il parere sul nuovo protocollo d’intesa tra Regione e Università illustrato da ANAAO LOMBARDIA in Commissione III durante l’audizione del 23 febbraio 2026.

Parere ANAAO ASSOMED Lombardia sul protocollo d’intesa SSR/Università

Il presente parere è formulato in base a quanto previsto dalla LR 33/2009, recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, che all’art 29 comma 2 prevede che lo schema del protocollo d’intesa è approvato dalla Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare che a tal fine sente anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
La DGR 5693 del 2 febbraio 2026 ha approvato la bozza di protocollo tra Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il presente testo intende chiarire alcune zone d’ombre, rispetto alle quali ANAAO ASSOMED propone alcune soluzioni che sin d’ora si chiede siano oggetto di confronto.

Ci si riferisce in particolare a:

1. Rete per la formazione specialistica post lauream (Art 5-6 e Allegato 1).
La formulazione attuale risulta più semplificata rispetto alla precedente, anche se l’Allegato 1, a differenza del precedente, comprende tutte le ASST e gli IRCCS pubblici della Regione tra Ospedali di Insegnamento Universitario e Ospedali di Insegnamento. Peraltro, essendo molte ASST composte da più stabilimenti, occorrerebbe chiarire quale tra questi sia “Ospedale di Insegnamento”. Si estende quindi la possibilità di collocare specializzandi nelle reti formative, ma parimenti ciò non può essere considerato un criterio che aumenti le “necessità di clinicizzazione” delle medesime strutture, utilizzando inesistenti motivazioni. Si ribadisce che tale rete, a maggiore ragione se ampliata tanto da comprendere la totalità delle strutture pubbliche regionali, nell’ottica di garantire completezza al percorso formativo specialistico della formazione post lauream, deve poi essere utilizzata appieno, superando il fenomeno della eccessiva concentrazione di specializzandi nella sede principale a direzione universitaria. Pertanto si chiede di sopprimere, alla lettera b del comma 2, la parola “eventuali”, che contrasta con l’Allegato 1 che invece prevede appunto la totalità delle strutture regionali. È necessario, inoltre, che la programmazione congiunta di cui all’art 6, comma 4 e 5, assolva anche al debito informativo nei confronti delle organizzazioni sindacali della Dirigenza Sanitaria, sia al livello regionale che a livello aziendale (vedere punto 2.). Tra le informazioni necessarie, annualmente, è da prevedersi anche il numero di UOC a direzione universitaria ricoperte.

2. Programmazione delle risorse umane di cui al punto 4 dell’art 7. Dal momento che è presente il riferimento ai Piani Triennali di Fabbisogno (PTFP) si chiede di prevedere che tale programmazione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali aziendali.

3. Strutture a direzione universitaria di cui all’art 9. Si chiede di meglio precisare che “l’8% delle strutture complessive presenti nei POAS degli Enti del SSR” sia calcolato sul totale delle strutture complesse della Dirigenza Medica del SSR. In alternativa si chiede di meglio chiarire a quale denominatore si fa riferimento, dal momento che la formulazione utilizzata, avendo eliminato l’Allegato 2 del precedente protocollo, non consente di identificare con precisione il riferimento numerico. Si ricorda che in base a quanto previsto dall’art 3 comma 2 del Dlgs 517/99, citato nelle premesse del provvedimento e nella stessa DGR, è necessario indicare nei POAS le UOC a direzione universitaria, quantomeno negli ospedali di insegnamento universitari. Occorre anche che sia noto il numero delle UOC attualmente clinicizzate.

4. Art 11. Si rileva un’incoerenza tra quanto previsto al presente articolo e la DGR 2851/2020, non citata nel Protocollo e tuttora in vigore, che ha predisposto lo schema tipo di convenzione tra Regione e Facoltà di Medicina lombarde, che prevede la possibilità di assunzione anche al di fuori della rete di accreditamento prevista dall’art. 43 d.lgs. 368/99 (compiutamente regolamentata dal citato DI 402/2017). Se tale assunto fosse confermato, si verificherebbe un passo indietro nella possibilità di assumere nel SSR gli specializzandi secondo il DL Calabria. In una fase storica come quella attuale, caratterizzata dalla carenza di molti profili medici specialistici, le aziende del SSR verrebbero messe in grande difficoltà relativamente al reclutamento di medici dipendenti, ancorché a tempo determinato e ancora in formazione. Tale disposizione deve essere eliminata.

5. Art 14. Esiste un problema di coerenza testuale tra il comma 3 e il comma 4, verosimilmente legato al coordinamento formale con la versione precedente, per cui al comma 4 il riferimento al “periodo precedente del presente comma” andrebbe riformulato sostituendo “presente” con “precedente”.

6. Art 17. Al punto 2, dopo le parole “tale tematica sarà oggetto di successivi accordi” si chiede di aggiungere “che costituiscono oggetto di confronto regionale con le organizzazioni sindacali della Dirigenza Sanitaria”.

Qui le slide riassuntive.

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