Bocciata la separazione della linea clinica da quella assistenziale

Con la Sentenza n.6513 del 6 maggio 2015  n. 29 del 6.08.2014, il TAR Lazio ha annullato

Il Decreto concernente “Approvazione dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’Atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della regione Lazio” nella parte relativa  alla  “separazione della linea clinica, la cui direzione è affidata ai dipartimenti, da quella assistenziale il cui governo il decreto affidava alle UUOO delle professioni sanitarie,

 

La sentenza   riafferma :

  • quanto previsto dall’art. 15 c.6  del D.Lgs 502/92:  

“ai Dirigenti con incarico di struttura complessa  sono attribuite, oltre a quelle derivanti da specifiche competenze professionali  funzioni di direzione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il  personale operante in essa…per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive,diagnostiche, terapeutiche e riabilitative. I dirigente è responsabile” dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite ilo Nucleo di Valutazione”

 

  • cita l’art 8 del CCNL/2008 Area SPTA che stabilisce:

“Le attribuzione dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione sul piano funzionale ed organizzativo dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria saranno definite dall’azienda nel rispetto delle attribuzione e delle competenze degli altri dirigenti già previste dalla normativa vigente”

 

  • riporta quanto disposto dall’art 1 c.566 della L.190/2014:

“ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e  specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia con accordo tra Governo e Regioni, previa concertazioni con le rappresentanza scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di èquipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o   maggiori oneri a carico della finanza  pubblica”. 

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Bocciata la separazione della linea clinica da quella assistenziale

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